Diritto di essere dimenticati : cancellare il proprio passato la web reputation riflette sul diritto all’oblio

  1. Un percorso intrigante.

Ciò che rende intrigante la ricerca giuridica è la scoperta di un nuovo diritto.

Al pari dei cultori di altre scienze – l’entomologo che trova l’insetto prima ignoto o il fisico che riesce a vedere la piccolissima particella della materia – il giurista è appagato quando, all’esito di una più o meno complessa ed articolata riflessione, può affermare di aver individuato un nuovo diritto, cioè proclamare che un determinato interesse, colto nella realtà sociale ed individuato nelle pieghe dell’ordinamento, merita di essere qualificato come diritto; di guisa che a colui che risulti titolare di tale nuovo diritto soggettivo può essere riconosciuta la facoltà di esercitarlo ovvero essere attribuita la pretesa alla tutela quando altri lo abbia violato.

Questo tipo di esperienza è stato compiuto particolarmente rispetto ai diritti che riguardano la persona – ai diritti umani, secondo la terminologia anglofona – là dove una mutata sensibilità culturale ha consentito via via di avvertire nel tempo le esigenze nuove, segnatamente quando, in un percorso scandito in un fecondo dialogo tra studio dogmatico e scienza pratica, si è passati dalla mera ricognizione dei singoli diritti riferiti alla persona, come enunciati espressamente nel diritto positivo, alla affermazione di un diritto generale della personalità, espressione unitaria del rilievo riconosciuto all’individuo nell’ordinamento, diritto il cui  elemento fondante è rinvenibile direttamente nel dettato della Costituzione.

La vicenda è troppo nota perché meriti di essere esposta nel dettaglio, mentre è solo sufficiente ricordare che proprio la individuazione della unitaria matrice costituzionale ha così consentito all’interprete di affrancarsi dalla mera ricognizione dei singoli diritti già indicati nominativamente nella legge positiva e di proiettare l’indagine a considerare ogni possibile modo di esplicazione della persona in quanto ritenuto suscettibile di considerazione sul piano giuridico e conseguentemente ritenuto meritevole di tutela. In tal modo, è stato messo a punto lo strumentario logico e giuridico idoneo ad affrontare i problemi determinati, nella seconda metà del XX secolo, dal diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa[1].

[1] v. G. Giampiccolo, La tutela giuridica della persona umana e il c. d. diritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1958, p. 458 ss.; G. Pugliese, Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 1963, p. 605 ss.; P. Rescigno, Il diritto all’intimità della vita privata, in Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, IV, Napoli, 1972, p. 121 ss. Le linee di sviluppo dell’articolata riflessione sono tracciate da P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli – Camerino, 1972; D. Messinetti, Personalità (diritti della), voce della Enc. del Dir., XXXIII, Milano, s.d. ma 1983; V. Zeno-Zencovich,  I diritti della personalità, in N. Lipari – P. Rescigno (a cura di), Diritto civile, Milano, 2009, vol.I, pp.495 ss. Per una sintesi D. Messinetti – F. Di Ciommo, Diritti della personalità, in S. Martuccelli, V. Pescatore (a cura di) Diritto Civile, Milano, 2011, p. 599 ss

Le suggestioni e le asperità che caratterizzavano la ricerca sui temi dei diritti della persona sono state in buona parte cancellate due decenni fa quando, al volgere del millennio, con la legge n. 675/1996 il tema del trattamento dei dati personali irrompe per così dire nell’ordinamento statuale. L’emanazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 impone, infatti, prepotentemente all’attenzione di un più vasto novero di interpreti e di pratici il tema della privacy – termine breve che, come ormai generalmente riconosciuto, tradisce un contenuto ben più ricco di quello espresso nel 1898 nell’articolo eponimo di Warren e Brandeis – sino ad allora considerato solo con riferimento ad occasioni episodiche in vicende che riguardavano un ristretto gruppo di persone, sostituendo la riflessione dogmatica sulla rilevanza, in chiave di diritto soggettivo, della pretesa ad essere lasciati soli, con una minuziosa disciplina focalizzata sui ‘dati personali’; sintagma burocratico il cui significato è affidato al catalogo delle definizioni ma che, nella sostanza, vale ad individuare ogni informazione che riguarda la persona fisica in quanto identificata o identificabile[1]. Proprio l’aggettivo indefinito che accompagna il termine ‘informazione’ dilata i confini di una pretesa che riguarda quindi qualsivoglia aspetto della vita della persona in quanto conosciuto o conoscibile.

Rispetto al trattamento dei dati personali, ad ogni informazione che riguarda la persona, ecco nell’art. 1 della legge n. 675/1996 diviene esplicito il riferimento alla riservatezza e all’identità personale; ai quali, nel successivo art. 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si aggiunge il diritto alla protezione dei dati personali; mentre il Regolamento (UE) 2016/679, nel paragrafo 2 dell’art. 1 addita in sintesi «i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali».

Spazzata via ogni perplessità linguistica, le informazioni sulla persona sono dunque poste al centro dell’attenzione normativa. Informazioni che il mutamento della realtà pressoché coevo all’attenzione normativa al fenomeno – Internet con la tecnologia del World Wide Web si sviluppa nella metà degli anno ’90 e nel 1998 nasce Google – ha moltiplicato a dismisura, determinando un manifesto mutamento di prospettiva. La dialettica tra diritti della persona e mass-media, rispetto alla quale si era in precedenza alimentato il dibattito sulla riservatezza, è stata sostituita dalla dialettica tra individuo e internet, il mondo delle reti nelle quali sono depositate le informazioni, e quindi proiettata nel rapporto tra individuo e social media, alle piattaforme ed ai motori di ricerca che permettono l’accesso alle informazioni depositate negli archivi ubiqui.

Di fronte a tale mutamento epocale, anche la suggestione del tema ‘diritto all’oblio’, suscitata dalla assenza di puntuali riscontri normativi idonei a predicarne l’esistenza e dunque affidata alle elaborazioni della dogmatica ed alle argomentazioni della giurisprudenza, ha in buona misura perso smalto, sostituita dalle esegesi delle disposizioni che già a far data dalla legge n. 675 del 1996, prevedevano la ‘cancellazione’ dei dati: un atto il cui esito è appunto quello di eliminare la traccia del dato che riporta il vissuto della persona.

[1] In questi termini la definizione che si leggeva nell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; definizione poi ripetuta nell’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e quindi arricchita nell’art. 4 del Regolamento 2106/679, dalla precisazione per cui «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

tutti coloro che stanno (o ragionevolmente possono essere in grado di) trattare i dati personali «della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Il paragrafo 3 enuncia le eccezioni alla disciplina delineata, affidandole ancora una volta alla consueta lista. Lista che in questo caso enumera: l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione; l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure l’esercizio dei pubblici poteri; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità; finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o fini statistici; infine, l’accertamento o la difesa in sede giudiziaria.

Va subito osservato che la previsione, riguardata nella prospettiva del diritto all’oblio, non può essere letta da sola poiché, da un lato, deve essere posta in relazione con le altre disposizioni del Regolamento che condividono la medesima ratio, dall’altro, deve essere intesa alla luce dei ‘considerando’ alla stesa pertinenti.

Iniziando da quest’ultimo aspetto, ha certo rilievo il contenuto del considerando n. 65, a tenore del quale: «un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il “diritto all’oblio” se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento». Indicazione che ha sicuro rilievo per il diritto di rettifica, ma che rispetto al diritto all’oblio vale solo a chiarire come la pretesa dell’interessato sia determinata dal venir meno dei presupposti che avevano consentito il trattamento, mentre nulla dice quanto al significato da attribuire al riferimento alla finalità in relazione alle quali i dati erano stati raccolti.

Né di maggior aiuto al fine di una migliore messa a fuoco del diritto all’oblio è la previsione del successivo considerando n. 66 che, in effetti, attiene piuttosto alle modalità di attuazione dell’obbligo e dunque presuppone già il diritto: «Per rafforzare “il diritto all’oblio” nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali».

Quanto all’altro degli aspetti segnalati, la previsione dell’art. 17 certamente si colloca nella panoplia degli strumenti tramite i quali si realizza il diritto dell’interessato alla protezione dei propri dati personali.

Ben vero, malgrado l’intervenuta abrogazione[1] dell’art. 1 del codice della privacy[2]– forse ritenuto superfluo a motivo di quanto disposto nell’art. 1 del Regolamento e dell’enunciato delle norme dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea[3] – l’interprete può constatare che l’interessato trova nel Regolamento molteplici strumenti adeguati a realizzare e dare concretezza al principio di protezione dei dati personali; strumenti che neanche si esauriscono in quelli enumerati all’interno della sezione 3 giacché la protezione dei dati personali ha una valenza certamente più ampia, quale espressione di un principio immanente il Regolamento nel suo complesso. Comunque, volendo solo fermare l’attenzione sulle disposizioni contenute nella medesima sezione che ospita l’art. 17, merita sottolineare che dei diritti ivi enunciati alcuni sono forgiati in termini ancor più rigorosi. Infatti, a differenza di quanto previsto per la cancellazione, l’esercizio del diritto di rettifica, di cui all’art. 16, non è soggetto ad alcuna limitazione, mentre per la richiesta limitazione al trattamento di cui all’art. 18, non vengono ripetute le forma di bilanciamento con il diritto di informazione  con cui deve invece misurarsi il diritto delineato dall’art. 17.

Sulla scorta di tali premesse, la considerazione del diritto all’oblio, nell’accezione in precedenza delineata, qual è stata messa a punto sul piano rimediale, trova nel dettato dell’art. 17 blandi riscontri.

Per vero, nella misura in cui il diritto all’oblio viene rappresentato come declinazione del diritto alla cancellazione dei dati, la pretesa a che certe informazioni sulla persona siano forzosamente dimenticate (rectius rese inaccessibili e comunque non individuabili) può essere ricondotta alle ipotesi indicate rispettivamente nel paragrafo 1, lett. a)[4] e lett. d)[5] ed incontra comunque il limite fissato nel paragrafo 3, lett. a)[6]. In altre parole, l’interprete, scorrendo la lista delle ipotesi nelle quali l’interessato può pretendere la cancellazione dei dati, avverte che le uniche nelle quali effettivamente può riconoscersi la pretesa all’oblio sono quelle nelle quali l’interessato prospetti che il trattamento (quindi l’utilizzo dei dati) non è più necessario rispetto alle finalità per cui sono stati legittimamente raccolti ovvero lamenti che i dati sono trattati illecitamente; mentre, di converso, tale ordine di pretese viene meno quando ad esse si contrappone l’esercizio del diritto di informazione.

In questa prospettiva, la norma del Regolamento, al di là della citazione testuale, non sembra idonea ad aggiungere un nuovo argomento agli altri già utilizzati per affermare il diritto all’oblio.

Ancora una volta, infatti, la pretesa a che vicende del passato siano dimenticate deve misurarsi con il diritto di informazione ed ancora una volta la relazione tra i due diritti è risolta nel segno non della prevalenza dell’uno rispetto all’altro, bensì del bilanciamento. Bilanciamento che, allo stato, è affidato alle prescrizioni del codice di deontologia dei giornalisti[7] ed alle indicazioni della giurisprudenza; prescrizioni ed indicazioni che in buona misura coincidono giacché entrambe ripetono il riferimento alla necessaria essenzialità dell’informazione, alla rilevanza sociale della notizia rispetto all’interesse pubblico alla conoscenza, al rispetto della dignità della persona.

A ben vedere, la norma del Regolamento non offre neanche una risposta adeguata al tema dell’oblio su internet perché non reca alcuna indicazione specifica circa il problema della circolazione dei dati nella rete delle reti, attraverso i motori di ricerca. Tale non può essere considerata la previsione del paragrafo 2 dell’art. 17 che, imponendo soltanto al titolare del trattamento l’adozione di misure tecniche ragionevoli per ‘informare’ gli altri titolari della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione, offre un ben misero appiglio a quella ‘deindicizzazione’ che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, la Corte di Giustizia, nell’ormai celeberrimo caso Google Spain, aveva additato come strumento idoneo proprio per la realizzazione del diritto all’oblio nella rete, dando in tal modo nuova linfa al tema.

In effetti, proprio con la sentenza della Corte di Giustizia 13 maggio 2014, C-131/12[8], il diritto all’oblio assume i connotati di una sorta di ‘formula magica’ – per usare la felice espressione di Rudolf Wietholter – che il singolo può invocare rispetto alle informazioni rinvenibili durante la navigazione nel mare di internet.

 

  1. Gli arbitri dell’oblio

Sulla sentenza Google Spain, intorno alla quale si è andata accumunando una tale mole di scritti da rendere presuntuosa se non impossibile anche solo una sintesi[9], si tornerà nel proseguo, mentre, seguendo la traiettoria di indagine, appare di maggior interesse considerare come nella giurisprudenza domestica la ‘formula magica’ diritto all’oblio sia stata invocata davanti alle Corti e dalla Corti utilizzata negli anni a noi più vicini, quando già era penetrata nell’ordinamento la disciplina del trattamento dei dati personali.

Di diritto all’oblio discorre Cass. 5 aprile 2012, n. 525, rispetto ad una vicenda nella quale il Garante aveva respinto l’istanza di blocco dei dati personali avanzata da un personaggio politico rispetto alla notizia (di arresto) rinvenibile nell’archivio storico di un giornale e consultabile nella versione informatica del quotidiano. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Cassazione ribalta il risultato affermando che il Codice della privacy ha «sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzazione e del destino dei dati». L’ampia motivazione ribadisce che «se l’interesse

[1] Ad opera del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[2] Sul significato del quale, sia consentito rinviare a V.Cuffaro, Il principio di protezione dei dati, in Cuffaro – D’Orazio – Ricciuto (a cura di) Il Codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, p. 3 ss.

[3] Norme che con analoga formula enunciano il principio per cui «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano»

[4]  «I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati».

[5] «I dati personali sono stati trattati illecitamente».

[6] «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione».

[7] Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica era stato adottato, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 675/1996, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Il Garante, con provvedimento del 29 novembre 2018, adottato ai sensi dell’art. 20, co. 4, d.lgs. n. 101/2018, ne ha verificato la conformità al Regolamento 2016/679.

[8] in Foro It., 2014, IV, 295 ss. con nota di R. Pardolesi e A. Palmieri, Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle; nota che fa da battistrada ai numerosissimi contributi che si sono poi andati accumulando. Per una ricognizione v. A. Viglianisi Ferraro, La sentenza Google Spain e il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo, in Contr. Impr. / Europa, 2015, 159 ss. e M. Rizzuti, Il diritto all’oblio, in Corriere Giur., 2016, 1077 ss.

[9] v. comunque G. Resta – V. Zeno-Zencovich (a cura di) Il diritto all’oblio dopo la sentenza Google Spain, Roma Tre Press, Roma, 2015.

quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista».

Il principio di diritto riportato si risolve quindi nel rinnovato riconoscimento del diritto alla riservatezza e nella ribadita necessità di un bilanciamento in chiave di proporzionalità con l’informazione giornalistica. Come nella precedente occasione, il richiamo al diritto all’oblio è dunque occasionale nell’economia del decisum giacché la ratio della decisione fa perno sul diritto alla riservatezza.

Ma nel maggio 2014 la Corte di Giustizia pronuncia sul caso Google Spain ed afferma che, trascorso un certo lasso di tempo, la persona può rivolgersi direttamente ai gestori dei motori di ricerca per ottenere che un qualsiasi utente non sia più messo in grado di trovare informazioni che la riguardino. La decisione trova subito eco nelle sentenze dei giudici nazionali.

Il richiamo è certamente marginale nella sentenza Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, nella quale si prospetta che «la persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca… appare esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione on line dei dati giornalistici per scopi storici o redazionali» mentre «dato il tempo trascorso dall’evento, doveva reputarsi recessiva l’esigenza informativa e conoscitiva dei lettori». A ben vedere, la pronuncia è in effetti singolare non certo per il principio enunciato, che ripete quanto già formulato nella sentenza n. 5525/2012, ovvero per il sintetico richiamo alla decisione della Corte di Giustizia, quanto perché la fattispecie in discussione riguardava un fatto risalente di soli due anni. In tal modo, la decisione mostra non solo la difficoltà di governare una materia sfuggente qual è il tempo della memoria, ma anche la inevitabile soggettività del relativo giudizio.

Meno eccentrica rispetto al tema del diritto all’oblio, ma relativa ad un piano del tutto diverso, è la decisione di Cass. 9 agosto 2017, n. 19761 che affronta la questione dei dati conservati nel registro delle imprese per valutare se tali dati «possano essere resi non più disponibili a chiunque in forza del ‘diritto all’oblio’, disponendosene la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, allorquando sia trascorso un tempo che (allo stato attuale della disciplina) non è determinato o determinerebbe a priori in modo netto, ma è da individuare in quello necessario allo scopo per cui il dato è stato raccolto». Forte della risposta che la Corte di Giustizia, con la decisione 9 marzo 2017 C 398/15, aveva dato al rinvio pregiudiziale, la sentenza ha buon gioco nell’affermare «l’ordinamento italiano non contempla il diritto di ottenere la limitazione temporale o soggettiva all’ostensione a terzi dei dati iscritti nel registro delle imprese, in particolare il nome dell’amministratore o liquidatore di società fallita e cancellata dal registro delle imprese».

            Infatti, da un lato «il diritto alla protezione dei dati personali – di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cd. Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000 e art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – alla stregua dell’interpretazione resa, nella sua pronuncia pregiudiziale, dalla Corte di giustizia UE, non implica di per sé, in mancanza di un’apposita norma

moltiplicarsi dell’enunciazione di diritti comunque riconducibili al trattamento dei dati personali, rendendo in tal modo meno agevole cogliere la ratio complessiva della disciplina: essere il diritto alla protezione dei dati personali espressione aggiornata del diritto generale della personalità.

C’è da augurarsi che la forse inconsapevole sineddoche sarà opportunamente corretta dalle Sezioni Unite cui con ordinanza istruttoria 5 novembre 2018, n. 28984[1], è stato chiesto di chiarire se i presupposti enunciati nella sentenza n. 6919/18 debbano sussistere congiuntamente o in via alternativa.

Il breve panorama ora tracciato consente quindi di constatare come di massima (e con la sola, motivata eccezione della sentenza n. 19761/2017) del sintagma ‘diritto all’oblio’ la giurisprudenza domestica abbia fatto un uso che in buona sostanza non è diverso da quello precedentemente utilizzato sul piano argomentativo per dirimere i conflitti tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca. In tale prospettiva, il diritto all’oblio appare come una sorta di superfetazione – resa agevole dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria prima, dal cauto riferimento normativo poi – che lascia comunque ai giudici il ruolo di arbitri per valutare, secondo le caratteristiche del caso concreto e quindi senza ingiustificati apriorismi, in quale misura la persona possa invocare la riservatezza rispetto ad informazioni più o meno risalenti nel tempo, diffuse dai mass media.

Su un piano diverso, riguardante la circolazione dei dati nella rete di internet, si pone invece l’esito della decisione alla Corte di Giustizia sul caso Google Spain che, prescrivendo l’obbligo di deindicizzazione a garanzia del diritto all’oblio, non soltanto ha smentito la terzietà del motore di ricerca rispetto al fenomeno della circolazione dei dati in rete, ma soprattutto ha coinvolto direttamente il gestore nel rispetto della pretesa della persona, senza il filtro della cognizione giudiziale. Come è noto, la decisione  ha determinato quella che è stata efficacemente descritta come «saga dell’amnesia forzosa in salsa digitale»[2] e, nella sostanza, ha lasciato arbitrio il gestore del motore di ricerca di stabilire quali notizie debbono essere cancellate.

Posizione, questa attribuita ai gestori dei motori di ricerca, assai discutibile, se non altro perché condizionata dall’interesse di pretta marca commerciale a conservare la affidabilità sul mercato degli utenti, rendendosi pienamente disponibile a consentire a ciascuno di costruire una propria agiografia personale col rendere inaccessibili le notizie ‘scomode’. Posizione agevolata anche dal nuovo Regolamento, il cui dettato sembra legittimare la possibilità, a semplice richiesta dell’interessato, di immediata rimozione di ogni informazione non più necessaria rispetto alle finalità per cui è stata trattata.

In definitiva, la soluzione della deindicizzazione additata dalla Corte di Giustizia lascia i gestori dei motori di ricerca – che, in quanto tali, non sono portatori di un interesse antagonista al trattamento dei dati, limitandosi almeno in apparenza, solo a renderli accessibili – arbitri sulla rete di internet non soltanto di decidere sulla pretesa all’oblio ma altresì di influire sul diritto all’informazione, se non impedendolo rendendone certo più difficile l’esercizio. Un potere privato reso più inquietante dalla dimensione geografica ed economica che lo caratterizzano.

[1] che opportunamente fa riferimento al «bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona».

[2] così R. Pardolesi, L’ombra del tempo (il diritto al) l’oblio, in Questione giustizia, fasc. 1/2017

 

In particolare, ed anche a questo riguardo l’esposizione può essere sommaria, tale percorso è stato seguito per l’affermazione  il diritto alla riservatezza (il diritto ad essere lasciati soli, secondo la terminologia dei giudici anglosassoni), del quale era stata a lungo discussa la stessa configurabilità al di là di quanto potesse ricavarsi da disposizioni sparse e frammentarie, mentre solo all’esito di un non breve cammino ne è stata riconosciuta la effettiva enunciabilità e la concreta tutelabilità[1]. Approdo al quale ha fornito un significativo contributo la giurisprudenza, prima di merito poi di legittimità, dalla cui analisi è quindi emersa, quale ulteriore proiezione del diritto generale della personalità, il diritto alla identità personale[2].

Anticipando la domanda che a questo punto può sorgere spontanea, quale relazione sussiste tra la confusa premessa ed il diritto all’oblio?

Una prima risposta è legata alla genesi del sintagma ‘diritto all’oblio’; sintagma elaborato, all’interno del dibattito svolto nello scorcio degli anni ’80 del secolo scorso nel rapporto dialettico tra diritto alla riservatezza e diritto di informazione[3]. L’interesse ad essere dimenticati è espressione, segnata dal tratto diacronico, dell’interesse ad essere lasciati soli giacché quando invoca l’oblio la persona rivendica un particolare aspetto della privacy, quello che investe il proprio passato, avvenimenti che si collocano in una dimensione temporale così lontana rispetto al presente da giustificare che su di essi cali il silenzio. In altre parole, quando rivendica l’oblio l’individuo non intende negare di essere stato protagonista di certi fatti accaduti in passato, né smentire che per quei fatti non vi era stato allora motivo di invocare il riserbo, quanto vuole prospettare la loro irrilevanza riguardo al presente della persona. Ordine di rilievi che, all’evidenza, viene necessariamente a spostare il fuoco dell’attenzione sull’altro aspetto della tutela della persona che viene in luce quando si discorre di tutela dell’identità personale.

Certo è che quando si muova dall’idea di un diritto generale della personalità, appare in qualche misura ozioso discutere se il diritto all’oblio sia riconducibile all’uno o all’altro aspetto giacché entrambi valgono a specificare, nella prospettiva rimediale, un’esigenza di tutela che l’individuo invoca dall’intrusione nella propria vita privata; intrusione attuale anche se riguardante accadimenti pregressi ed in precedenza già resi noti.

Una seconda risposta nasce su un terreno diverso, determinato da quanto è poi avvenuto sul piano del diritto positivo (e non solo).

[1]  A. Cataudella, La tutela della vita privata, Milano, 1974; T. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978 e quindi G. Giacobbe, Riservatezza (diritto alla), voce della Enc. del Dir., XL, Milano, s.d. ma 1989

 

[2] Cass. 20 aprile 1963, n. 990 in Foro It., 1963, I, 879 e in Giur. It., 1964, I, 1, 469; Cass. 22 maggio 1975, n. 2129 in Foro It., 1976, I, 2895. Cfr. V. Zeno-Zencovich, Identità personale  in Dig. It. Sez. civ., IX, Torino, 1995 e di G. Finocchiaro, Identità personale (diritto alla), in Dig. It. Sez. civ., Agg., Torino, 2010

 

[3] Cfr., infatti,  G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 801 ss.; sul tema, se si vuole,  V. Cuffaro, Profili civilistici del diritto all’informazione, Napoli, 1986

In termini sintetici, può infatti essere ricordato che già nella legge n. 675/1996, l’art. 13 annoverava, tra i diritti dell’interessato, quello di ottenere «la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati» e che la medesima formula compariva, sino alla recente abrogazione, nell’art. 7, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003. Il Regolamento 2016/679 sembra aver portato a compimento il percorso, dedicando, nella Sezione 3 intitolata a ‘Rettifica e cancellazione’, una norma specifica, l’art. 17, al “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”.

Per un paradosso della storia, la cancellazione delle informazioni riguardanti la persona, un tempo escogitata come massima pena per eliminare, con la damnatio memoriae, ogni possibile traccia del vissuto, viene invece a configurarsi come un diritto, esercitando il quale l’individuo può ottenere il risultato di non rendere più conoscibili informazioni che lo riguardano.

 

  1. Una norma specifica è sufficiente?

La struttura dell’art. 17 del Regolamento è quella resa ormai consueta dal confronto con la normativa europea. Enunciazione del diritto, specificazione del contenuto quanto ai presupposti che ne consentono l’esercizio, novero delle eccezioni.

Prima di ricapitolarne il significato, non è inutile fermare l’attenzione sulla rubrica dell’articolo nella quale, con una sorta di pudore, il diritto all’oblio appare collocato tra parentesi, quasi a voler testimoniare la consapevolezza del legislatore comunitario della superfluità di una affermazione esplicita e correlativamente a voler sottolineare la mancanza di autonomia rispetto alla radicale pretesa alla cancellazione dei dati.

L’analisi della disposizione vale a confermare l’impressione tratta dall’esame della rubrica.

Nel paragrafo 1 viene enunciato il diritto dell’interessato di: «ottenere la cancellazione dei dati … senza ingiustificato ritardo» e, specularmente, a carico del titolare del trattamento «l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali». All’enunciazione segue l’indicazione dei presupposti in presenza dei quali l’interesse acquista consistenza e quindi il diritto può essere fatto valere. Indicazione affidata alla consueta lista che enumera le singole e distinte ipotesi: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti; quando l’interessato abbia revocato il consenso, ma sempre che «non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento»; quando l’interessato si oppone al trattamento, secondo la disciplina tracciata nel successivo art. 21 del Regolamento; quando i dati personali sono stati trattati illecitamente; quando i dati personali devono essere cancellati in adempimento di un obbligo di legge; quando i dati personali sono stati raccolti da un minore relativamente «all’offerta di servizi della società dell’informazione».

Nel paragrafo 2 viene precisato il contenuto dell’obbligo. La cancellazione dovrà essere effettuata «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione», altresì informando tutti coloro che stanno (o ragionevolmente possono essere in grado di) trattare i dati personali «della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Il paragrafo 3 enuncia le eccezioni alla disciplina delineata, affidandole ancora una volta alla consueta lista. Lista che in questo caso enumera: l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione; l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure l’esercizio dei pubblici poteri; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità; finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o fini statistici; infine, l’accertamento o la difesa in sede giudiziaria.

Va subito osservato che la previsione, riguardata nella prospettiva del diritto all’oblio, non può essere letta da sola poiché, da un lato, deve essere posta in relazione con le altre disposizioni del Regolamento che condividono la medesima ratio, dall’altro, deve essere intesa alla luce dei ‘considerando’ alla stesa pertinenti.

Iniziando da quest’ultimo aspetto, ha certo rilievo il contenuto del considerando n. 65, a tenore del quale: «un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il “diritto all’oblio” se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento». Indicazione che ha sicuro rilievo per il diritto di rettifica, ma che rispetto al diritto all’oblio vale solo a chiarire come la pretesa dell’interessato sia determinata dal venir meno dei presupposti che avevano consentito il trattamento, mentre nulla dice quanto al significato da attribuire al riferimento alla finalità in relazione alle quali i dati erano stati raccolti.

Né di maggior aiuto al fine di una migliore messa a fuoco del diritto all’oblio è la previsione del successivo considerando n. 66 che, in effetti, attiene piuttosto alle modalità di attuazione dell’obbligo e dunque presuppone già il diritto: «Per rafforzare “il diritto all’oblio” nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali».

Quanto all’altro degli aspetti segnalati, la previsione dell’art. 17 certamente si colloca nella panoplia degli strumenti tramite i quali si realizza il diritto dell’interessato alla protezione dei propri dati personali.

Ben vero, malgrado l’intervenuta abrogazione[1] dell’art. 1 del codice della privacy[2]– forse ritenuto superfluo a motivo di quanto disposto nell’art. 1 del Regolamento e dell’enunciato delle norme dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea[3] – l’interprete può constatare che l’interessato trova nel Regolamento molteplici strumenti adeguati a realizzare e dare concretezza al principio di protezione dei dati personali; strumenti che neanche si esauriscono in quelli enumerati all’interno della sezione 3 giacché la protezione dei dati personali ha una valenza certamente più ampia, quale espressione di un principio immanente il Regolamento nel suo complesso. Comunque, volendo solo fermare l’attenzione sulle disposizioni contenute nella medesima sezione che ospita l’art. 17, merita sottolineare che dei diritti ivi enunciati alcuni sono forgiati in termini ancor più rigorosi. Infatti, a differenza di quanto previsto per la cancellazione, l’esercizio del diritto di rettifica, di cui all’art. 16, non è soggetto ad alcuna limitazione, mentre per la richiesta limitazione al trattamento di cui all’art. 18, non vengono ripetute le forma di bilanciamento con il diritto di informazione  con cui deve invece misurarsi il diritto delineato dall’art. 17.

Sulla scorta di tali premesse, la considerazione del diritto all’oblio, nell’accezione in precedenza delineata, qual è stata messa a punto sul piano rimediale, trova nel dettato dell’art. 17 blandi riscontri.

Per vero, nella misura in cui il diritto all’oblio viene rappresentato come declinazione del diritto alla cancellazione dei dati, la pretesa a che certe informazioni sulla persona siano forzosamente dimenticate (rectius rese inaccessibili e comunque non individuabili) può essere ricondotta alle ipotesi indicate rispettivamente nel paragrafo 1, lett. a)[4] e lett. d)[5] ed incontra comunque il limite fissato nel paragrafo 3, lett. a)[6]. In altre parole, l’interprete, scorrendo la lista delle ipotesi nelle quali l’interessato può pretendere la cancellazione dei dati, avverte che le uniche nelle quali effettivamente può riconoscersi la pretesa all’oblio sono quelle nelle quali l’interessato prospetti che il trattamento (quindi l’utilizzo dei dati) non è più necessario rispetto alle finalità per cui sono stati legittimamente raccolti ovvero lamenti che i dati sono trattati illecitamente; mentre, di converso, tale ordine di pretese viene meno quando ad esse si contrappone l’esercizio del diritto di informazione.

In questa prospettiva, la norma del Regolamento, al di là della citazione testuale, non sembra idonea ad aggiungere un nuovo argomento agli altri già utilizzati per affermare il diritto all’oblio.

Ancora una volta, infatti, la pretesa a che vicende del passato siano dimenticate deve misurarsi con il diritto di informazione ed ancora una volta la relazione tra i due diritti è risolta nel segno non della prevalenza dell’uno rispetto all’altro, bensì del bilanciamento. Bilanciamento che,

[1] Ad opera del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[2] Sul significato del quale, sia consentito rinviare a V.Cuffaro, Il principio di protezione dei dati, in Cuffaro – D’Orazio – Ricciuto (a cura di) Il Codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, p. 3 ss.

[3] Norme che con analoga formula enunciano il principio per cui «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano»

[4]  «I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati».

[5] «I dati personali sono stati trattati illecitamente».

[6] «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione».

pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (art. 21 e 2 Cost.) al soggetto cui i dati pertengano è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati» e rimarca che «il diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell’identità personale… la verità della propria immagine nel momento storico attuale».

Una decisione che dunque pur richiamando il diritto all’oblio fa leva sulla tutela del diritto all’identità personale – espressamente richiamato già nell’art. 1 della legge n. 675/1996 – ed in tale prospettiva pone l’accento sulla necessità di «garantire l’aggiornamento della notizia …e cioè il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi  dalla notizia originaria». La formula diritto all’oblio è in tal modo ricondotta al noto rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto di informazione e ripete quindi il paradigma consueto circa i possibili limiti del diritto di informazione. La decisione merita tuttavia di essere segnalata perché affronta il fenomeno della memorizzazione informatica offrendo una risposta peculiare – che la Corte di Giustizia avrebbe poi smentito – là dove afferma «anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all’oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione»[1].

Anche Cass. 26 giugno 2012, n. 16111 affronta «il delicato problema dei rapporti esistenti tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di cronaca, entrambi tutelati dalla Costituzione, in relazione al c.d. diritto all’oblio» ma questa volta nella prospettiva della correttezza dell’informazione e dell’interesse affettivo ed attuale alla diffusione della notizia. Si legge nella motivazione che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, ed. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che

[1] Certamente interessante la modalità di tutela che la Corte addita in caso di trasferimento di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico: «il titolare dell’organo di informazione (nel caso, la società Rcs Quotidiani s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza la medesima anche nella rete internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera  generica possibilità di rinvenire all’interno del mare di internet ulteriore notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito».

che lo preveda, anche quello di ottenere cancellazioni di iscrizioni o negazione della pubblicità commerciale, ove l’interessato invochi un proprio interesse a non rendere più conoscibili i dati che lo riguardano», dall’altro, «la stessa sentenza della Corte di giustizia UE del 13 maggio 2014, n. 131/12, Google Spain, ha puntualizzato che la cancellazione del dato risalente nel tempo (nella specie, un annuncio immobiliare di vendita all’asta pubblicato nelle pagine di un quotidiano) riguarda il motore di ricerca ed i link al sito che contiene il dato, e non certo la pagina del sito web: non, dunque, il sito cd. sorgente».

Non è inveci pertinente al tema dell’oblio la sentenza 20 marzo 2018, n. 6919, benché dichiari di ritenere centrale la questione della «violazione del diritto all’oblio conseguente alla messa in onda di immagini registrate cinque anni prima». Dalla lettura del fatto si apprende come, nella specie, un noto personaggio dello spettacolo lamentasse che in un programma televisivo fosse stata mandata in onda una sua mancata intervista, risalente appunto a cinque anni prima, accompagnata da commenti scherzosi e da lui ritenuti offensivi. La domanda era respinta dai giudici di merito, ma la Cassazione è stata di contrario avviso. Nella sentenza di annullamento viene, da un lato, richiamata la sentenza Google Spain sul «diritto dell’interessato all’oblio su determinati fatti o vicende che non rivestono più interesse alcuno per il pubblico», con l’unica eccezione del «ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica», dall’altro ricordata la più recente decisione della Corte di Strasburgo[1], circa la richiesta di «cancellazione dal web dei dati informatici relativi ad un episodio di collusione con la criminalità…. ripubblicato a distanza di diversi anni dalla stampa». Di quest’ultima decisione la Cassazione fa propri i criteri in presenza dei quali «il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca» che quindi enumera: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragione di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, l’immagine; 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico».

In disparte l’improprio richiamo al diritto all’oblio in una controversia nella quale veniva piuttosto in discussione la mancanza di continenza espressiva della cronaca ovvero l’applicabilità o meno della scriminante della satira, e quindi la ridondanza dei criteri enunciati per fissare limiti al diritto di cronaca, la decisione si segnala per un altro profilo. La motivazione è infatti caratterizzata da una vera e propria trasposizione là dove attribuisce all’oblio il predicato di ‘diritto fondamentale’, invece correttamente riferibile al diritto della personalità. La sentenza offre così concreta testimonianza del pericolo insito in testi, qual è il Regolamento, caratterizzati dal moltiplicarsi dell’enunciazione di diritti comunque riconducibili al trattamento dei dati personali, rendendo in tal modo meno agevole cogliere la ratio complessiva della disciplina: essere il diritto alla protezione dei dati personali espressione aggiornata del diritto generale della personalità.

C’è da augurarsi che la forse inconsapevole sineddoche sarà opportunamente corretta dalle Sezioni Unite cui con ordinanza istruttoria 5 novembre 2018, n. 28984[2], è stato chiesto di chiarire se i presupposti enunciati nella sentenza n. 6919/18 debbano sussistere congiuntamente o in via alternativa.

Il breve panorama ora tracciato consente quindi di constatare come di massima (e con la sola, motivata eccezione della sentenza n. 19761/2017) del sintagma ‘diritto all’oblio’ la giurisprudenza domestica abbia fatto un uso che in buona sostanza non è diverso da quello precedentemente utilizzato sul piano argomentativo per dirimere i conflitti tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca. In tale prospettiva, il diritto all’oblio appare come una sorta di superfetazione – resa agevole dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria prima, dal cauto riferimento normativo poi – che lascia comunque ai giudici il ruolo di arbitri per valutare, secondo le caratteristiche del caso concreto e quindi senza ingiustificati apriorismi, in quale misura la persona possa invocare la riservatezza rispetto ad informazioni più o meno risalenti nel tempo, diffuse dai mass media.

Su un piano diverso, riguardante la circolazione dei dati nella rete di internet, si pone invece l’esito della decisione alla Corte di Giustizia sul caso Google Spain che, prescrivendo l’obbligo di deindicizzazione a garanzia del diritto all’oblio, non soltanto ha smentito la terzietà del motore di ricerca rispetto al fenomeno della circolazione dei dati in rete, ma soprattutto ha coinvolto direttamente il gestore nel rispetto della pretesa della persona, senza il filtro della cognizione giudiziale. Come è noto, la decisione  ha determinato quella che è stata efficacemente descritta come «saga dell’amnesia forzosa in salsa digitale»[3] e, nella sostanza, ha lasciato arbitrio il gestore del motore di ricerca di stabilire quali notizie debbono essere cancellate.

Posizione, questa attribuita ai gestori dei motori di ricerca, assai discutibile, se non altro perché condizionata dall’interesse di pretta marca commerciale a conservare la affidabilità sul mercato degli utenti, rendendosi pienamente disponibile a consentire a ciascuno di costruire una propria agiografia personale col rendere inaccessibili le notizie ‘scomode’. Posizione agevolata anche dal nuovo Regolamento, il cui dettato sembra legittimare la possibilità, a semplice richiesta dell’interessato, di immediata rimozione di ogni informazione non più necessaria rispetto alle finalità per cui è stata trattata.

In definitiva, la soluzione della deindicizzazione additata dalla Corte di Giustizia lascia i gestori dei motori di ricerca – che, in quanto tali, non sono portatori di un interesse antagonista al trattamento dei dati, limitandosi almeno in apparenza, solo a renderli accessibili – arbitri sulla rete di internet non soltanto di decidere sulla pretesa all’oblio ma altresì di influire sul diritto all’informazione, se non impedendolo rendendone certo più difficile l’esercizio. Un potere privato reso più inquietante dalla dimensione geografica ed economica che lo caratterizzano.

  1. Due versi a mo’ di conclusione.

Tirando le fila. Come può essere inteso il diritto all’oblio cui ormai fa riferimento anche la norma europea?

L’accezione per così dire tradizionale, quella riconducibile al confronto tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, non è mutata ma ha in qualche modo perso smalto, mentre la disciplina ricavabile dell’art. 17 del Regolamento 2016/679 vale solo a confermare risultati acquisiti dalle precedenti esperienza di riflessione e di applicazione quanto ai rimedi approntati a tutela del diritto della personalità.

La nuova accezione o, se si preferisce, la nuova dimensione dell’oblio è invece determinata dalla circolazione nella rete dei dati personali ed è rispetto a tale circolazione che si prospetta dunque la possibilità di estirpare i dati, rendendoli inaccessibili.

Rispetto alla nuova dimensione, deve tuttavia essere considerato come sia proprio l’individuo a promuovere la cognizione diffusa dei propri dati, depositando volontariamente nei social network un complesso di informazioni che lo riguardano, in misura tale così da rendere utopistica la speranza di dimenticare e fa dimenticare, come quella di cancellare completamente le tracce del vissuto più o meno intenzionalmente affidate alla rete.

In questa forse più realistica prospettiva, rispetto alle informazioni della persona annegate nel mare del web, l’enfasi che accompagna l’enunciazione del diritto può forse trovare una risposta nei versi che il poeta argentino dedicava alla cose: dureranno oltre il nostro oblio, non sapranno mai che ce ne siamo andati.

 

[1] Sentenza CEDU 19 ottobre 2017 Fuchsmann v. Germany

[2] che opportunamente fa riferimento al «bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona».

[3] così R. Pardolesi, L’ombra del tempo (il diritto al) l’oblio, in Questione giustizia, fasc. 1/2017

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