Andrea Ceccobelli: Tutte le volte in cui una persona commette una violazione del codice della strada o qualsiasi altro illecito amministrativo

Tutte le volte in cui una persona commette una violazione del codice della strada o qualsiasi altro illecito amministrativo, l’agente accertatore (sia questi un poliziotto, un carabiniere, un agente della municipale, un ausiliario del traffico e così via) ha l’obbligo di contestare immediatamente l’illecito. Diversamente, salvo alcune eccezioni che a breve vedremo, il verbale è nullo e può essere contestato dinanzi al giudice. Ma cosa si intende per contestazione immediata? Cerchiamo di comprenderlo più nel dettaglio qui di seguito.

La legge 689/81 stabilisce peraltro, tra le tante cose, che le sanzioni amministrative non si trasferiscono agli eredi: di esse infatti è responsabile solo l’autore.

Vediamo ora cosa si intende per contestazione immediata. La «contestazione» è chiaramente riferita all’illecito amministrativo, quel comportamento cioè che le leggi del nostro Stato non classifica né come reato, né come semplice illecito civile.

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81 «La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa». 

Il concetto di trasgressore è intuitivo: si tratta di colui che ha commesso la violazione. 

L’obbligato in solido è invece colui che, pur non avendo compiuto l’illecito, ne è comunque corresponsabile. L’amministrazione può quindi chiedere il pagamento della sanzione tanto al trasgressore («obbligato principale») quanto all’obbligato in solido. Tipico esempio è colui che presta l’auto a un’altra persona: in tal caso la multa arriverà sia all’effettivo conducente che al titolare del mezzo; sicché, se il primo – vero colpevole – non paga, l’amministrazione potrà chiedere il pagamento al secondo.

Quando l’articolo 14 stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente significa che il pubblico ufficiale deve bloccare il trasgressore e fargli presente di aver commesso un illecito amministrativo; nello stesso tempo gli deve consegnare il verbale di accertamento dell’infrazione con l’indicazione della sanzione pecuniaria da pagare. 

In tal modo si vuol dare la possibilità al colpevole di difendersi immediatamente – ossia di far valere le proprie eventuali ragioni dinanzi all’agente – in modo da non costringerlo a dover poi sostenere i costi di un ricorso al giudice.

Si pensi al caso di un poliziotto che blocchi un automobilista che attraversa l’incrocio con il rosso; vedendo però che questi porta un ferito grave in ospedale, lo lascerà passare senza elevargli la multa.

La contestazione immediata non è quindi altro che l’enunciazione chiara ed esplicita del fatto commesso in violazione di precise disposizioni di legge con la redazione di un verbale 

Il verbale viene poi consegnato al trasgressore e ciò varrà come notifica. Il trasgressore viene quindi invitato a firmare per presa conoscenza. La firma non equivale ad ammissione di responsabilità; egli pertanto potrà comunque sollevare ricorso anche in caso di accettazione della consegna. Se però non volesse firmare, il verbale gli verrà spedito a casa (entro 90 giorni, a pena di invalidità), con addebito delle spese postali.

Quando non c’è contestazione immediata

L’articolo 14 della legge 689/81 precisa che la contestazione immediata è obbligatoria solo «quando possibile». L’impossibilità può dipendere da una serie di situazioni come: 

  • il trasgressore non può essere avvicinato sul momento (condizioni avverse del mare);
  • il trasgressore, anche se avvicinato, non è in grado di riceverla (per ubriachezza, per malattia od altra incapacità temporanea di intendere e di volere);
  • il trasgressore non è presente (si pensi al divieto di sosta);
  • il trasgressore si è dato alla fuga;
  • l’agente accertatore ha finito il blocco dei verbali.

Con riferimento alle multe stradali, il codice della strada elenca una serie di ipotesi in cui sussiste l’esonero per la polizia di procedere alla contestazione immediata. Queste sono:

  • quando è impossibile raggiungere un veicolo poiché circolante a velocità eccessiva; si pensi a un’auto che procede a velocità eccessiva e che, per poter essere raggiunta, richiederebbe un inseguimento e una serie di manovre pericolose da parte della polizia;
  • quando l’auto attraversa un incrocio con il semaforo rosso;
  • quando il conducente fa un sorpasso vietato;
  • quando il verbalizzante accerta la violazione al Codice della strada mentre il proprietario del veicolo è assente; si pensi al divieto di sosta o alla sosta in zona invalidi;
  • quando la contravvenzione viene accertata a mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono l’accertamento dell’illecito dopo che l’auto si è allontanata dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Si pensi al photored e al telelaser;
  • accertamento della contravvenzione effettuato con i dispositivi di controllo elettronico della velocità come autovelox e tutor. A riguardo, però, le rilevazioni in città richiedono sempre la contestazione immediata; quelle nelle strade urbane principali a scorrimento ed extraurbane secondarie necessitano dell’ordinanza prefettizia di autorizzazione (da citare nel verbale); infine, quelle in autostrada e strade extraurbane principali consentono la contestazione differita senza autorizzazioni;
  • rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato (Ztl), alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso le telecamere omologate;
  • accertamento della mancata copertura assicurativa (polizza Rc-auto) effettuata con le telecamere previste per autovelox e tutor.
  • Mancata motivazione di contestazione immediata

    Secondo la Cassazione [1], il verbale di contestazione relativo a una sanzione stradale deve indicare necessariamente il motivo per cui non è stato possibile procedere all’immediata contestazione. In caso contrario la sanzione è illegittima e può essere contestata. La contestazione può avvenire entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 al prefetto.

    Dunque, il verbale che non contenga le ragioni della mancata contestazione immediata è nullo. Si pensi al caso di una multa per guida in stato di ebbrezza che non possa essere consegnata al conducente perché manifestamente incapace di comprendere il significato delle proprie azioni e anche di firmare per ricevuta la copia del verbale. 

    I Supremi giudici richiamano in proposito il principio di diritto secondo cui: «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».

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